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Danno Medico
Responsabilità Medico
La Cassazione a Sezioni Unite fa il punto in merito all'onere della prova nelle cause di responsabilità medica.
La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 11 gennaio 2008 n 577 ribadisce e consolida gli ultimi orientamenti della giurisprudenza sia di legittimità sia di merito di un regime probatorio particolarmente favorevole al paziente danneggiato.
La sentenza è chiarissima ed esplicita stabilendo che al paziente danneggiato compete esclusivamente l'onere della mera allegazione di un presunto inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Stralcio dalla motivazione della sentenza 577/2008 C.S.U.
A) In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
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