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Risarcimento

Il danno differenziale

Giurisprudenza
Il danno differenziale

Il risarcimento del danno alla persona in caso di patologie preesistenti è governato dal concetto di danno biologico differenziale. Si verifica quando l'errore medico va ad aggravare una situazione clinica già compromessa, come nel caso di interventi ortopedici di revisione eseguiti erroneamente.

Consideriamo il caso di una errata esecuzione di un intervento di protesi d'anca, che provochi lo sfondamento dell'acetabolo e costringa il paziente a dolorosi reinterventi. Se il CTU del Tribunale riconosce un'invalidità permanente complessiva del 40%, stimando che la patologia di base non curata (o curata secondo le regole dell'arte) avrebbe comunque lasciato un'invalidità del 15%, il risarcimento del danno non può limitarsi al calcolo del punto percentuale fisso di differenza (25%).

La Formula di Calcolo stabilita dalla Cassazione

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza 11 novembre 2019, n. 28988 e Ordinanza 28 agosto 2020, n. 18029) ha chiarito la corretta metodologia di calcolo del danno biologico differenziale. Il danno deve essere liquidato sottraendo dal valore economico corrispondente al grado di invalidità complessiva (es. 40%) il valore economico del danno preesistente (es. 15%), rivalutato all'attualità. I parametri monetari di riferimento sono quelli uniformati a livello nazionale dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Tabella Unica Nazionale).

Questa formula per differenza di valori monetari (e non di punti percentuali) garantisce al danneggiato il giusto risarcimento, tenendo conto del carattere progressivo e non lineare dei punti di invalidità delle tabelle milanesi e nazionali.

Domande Frequenti (FAQ) sul Danno Differenziale

D: Cos'è il danno biologico differenziale in ambito medico?
R: È il maggior danno subito da un paziente a causa di un errore medico che ha aggravato una patologia o invalidità preesistente, calcolato come differenza economica tra lo stato finale e lo stato anteriore all'errore.

D: Qual è la formula corretta per calcolare il danno differenziale?
R: Come stabilito dalla Cassazione (Sentenza n. 28988/2019), si calcola sottraendo il valore monetario dell'invalidità che sarebbe comunque residuata dal valore monetario dell'invalidità totale effettiva.

D: Quali tabelle si utilizzano per quantificare il danno differenziale?
R: Si applicano i parametri monetari nazionali introdotti con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (T.U.N.) o in subordine le Tabelle del Tribunale di Milano per la valorizzazione del punto di danno biologico.

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