La legge Gelli-Bianco numero 24 dell'8 marzo 2917 ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica sia perchè ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità, sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell'art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.

A tale proposito stanno nascendo in Italia diverse associazioni, tra cui noi di Danno Medico siamo tra le principali, con la funzione di informare, aiutare ed assistere le vittime dirette di errori medici e di indirizzarli verso strutture più adeguate.

I connotati della responsabilità civile del sanitario sono stati definiti in maniera chiara e differente a seconda che la responsabilità per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica. Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e decennale per la responsabilità contrattuale.

Come procedere e azione di giudizio

Grazie alla riforma Gelli i pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter richiedere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti l'effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto del sanitario.

La procedura giudiziale, tuttavia, a seguito della riforma del 2017 è sempre subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva che è una procedura che affida a un C.T.U. nominato dal tribunale competente il compito di accertare in via preliminare l'an e il quantum della responsabilità medica con una perizia che diverrà poi un sostegno valido per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

Contatta i nostri Avvocati e Medici Legali convenzionati con l'Associazione no profit Danno Medico per tutte le informazioni che desideri gratuitamente e senza alcun impegno.


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