Una sentenza del Tribunale di Ravenna, in materia di malasanità, ha riconosciuto un risarcimento molto al di sotto delle aspettative, incorrendo nell’errore di non calcolare correttamente ciò che viene ritenuto essere il danno differenziale. Il caso è quello del Sig. V.C. il quale per effetto della errata esecuzione dell’intervento di protesi dell’anca sinistra, ha subito lo sfondamento dell’acetabolo.

Il chirurgo nel tentativo di riparare la lesione, ha raccolto i frammenti ossei ed avvalendosi di apposito materiale di assemblaggio, ha preparato una sorta di impasto biologico che ha spalmato sul contorno acetabolare. Inutile dire che tale soluzione si è rivelata infausta visto che il CTU nominato, ha riconosciuto un danno al Sig. V.C. pari al 40% di cui solo il 25% (dal 15% al 40%) attribuibile a responsabilità medica. L’errore del Giudice di primo grado è stato proprio quello di calcolare tale danno da 0 a 25% (riconoscendo € 96.074,00) nell’erroneo presupposto che andasse così eseguito.

Al contrario, il danno avrebbe dovuto essere calcolato come pregiudizio biologico differenziale del 25% sulla base di un danno permanente complessivo del 40% in quanto il tipo di patologia di cui il V.C. soffriva avrebbe comunque lasciato una lesione (a prescindere dell’errore sanitario) stimabile nel 15%. 

Tale tipo di pregiudizio va calcolato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza ( “La corretta liquidazione del danno biologico differenziale non deve consistere nel punto risultante dalla differenza tra le mere percentuali di invalidità il relativo valore di punto ma deve consistere nella differenza tra il valore economico stabilito per l’invalidità complessiva del danneggiato e quello corrispondente all’invalidità ineliminabile e normalmente risultante in seguito all’operazione eseguita secondo le regole dell’arte.” App. Venezia Sez. IV, 16/10/2017), sottraendo dal danno economico calcolato al 40% il valore economico del danno che comunque sarebbe residuato del 15%, utilizzando le tabelle milanesi. Sulla base di ciò il pregiudizio biologico che deriva da tale computo e dalla sottrazione avrebbe dovuto essere pari ad almeno € 187.557,30. 

Tale questione è stata rimessa alla Corte d’Appello competente per una migliore valutazione.


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